Ascensori – certificazione ce

d.p.r. 30 aprile 1999, n. 162 e d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 214 di attuazione della direttiva ascensori 95/16/ce

Sono soggetti a Certificazione CE ai sensi della Direttiva Ascensori (95/16/CE) gli ascensori (apparecchi di sollevamento che collegano piani definiti, mediante un supporto del carico dotato di una cabina chiusa che si spostano lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi), destinati al trasporto di persone; persone e cose; soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.  Sono esclusi gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s; ascensori da cantiere; impianti a fune, comprese le funicolari; ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine; apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; treni a cremagliera; scale mobili e i marciapiedi mobili.

Ascensori – verifiche periodiche e straordinarie
(d.p.r. 30 aprile 1999, n. 162 e d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 214 – art. 13 e art. 14)

Sono soggetti alle verifiche periodiche gli ascensori installati in servizio privato (in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico, non inseriti in un servizio di pubblico di trasporto) ad esclusione di ascensori per miniere e per navi; aventi corsa inferiore a 2 m; azionati a mano; che non sono installati stabilmente; Sono soggetti alle verifiche straordinarie gli ascensori per i quali è stato rilasciato un verbale di verifica periodica con esito negativo; si sono verificati incidenti; siano state apportate modifiche costruttive  non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione (cambiamento della velocità, cambiamento della portata, cambiamento della corsa, cambiamento del tipo di azionamento, sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico di manovra, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

Montacarichi, piattaforme elevatrici, servoscala – certificazione ce
(d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 di attuazione della direttiva macchine 2006/42/ce)

Sono soggetti a Certificazione CE ai sensi della Direttiva Macchine (2006/42/CE) i montacarichi, le piattaforme elevatrici ed i servoscala (apparecchi di sollevamento che collegano piani definiti, mediante un supporto del carico dotato o meno di cabina chiusa o aperta che si spostano lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi), destinati al trasporto di persone (piattaforme elevatrici, servoscala); persone e cose (piattaforme elevatrici); soltanto di cose, se il supporto del carico non è accessibile o, se accessibile, non munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o se all’esterno non a portata di una persona che si trova al suo interno (montacarichi, piattaforme elevatrici) comprendenti gli apparecchi di sollevamento cose; apparecchi di sollevamento persone la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s; ascensori da cantiere; impianti a fune, comprese le funicolari; ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine; apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; treni a cremagliera; scale mobili e i marciapiedi mobili.

Montacarichi, piattaforme elevatrici, servoscala – verifiche periodiche e straordinarie
(d.p.r. 30 aprile 1999, n. 162 e d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 214 – art. 13 e art. 14)

Sono soggetti alle verifiche periodiche i montacarichi, le piattaforme elevatrici ed i servoscala installati in servizio privato (in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico, non inseriti in un servizio di pubblico di trasporto) ad esclusione di impianti per miniere e per navi; aventi corsa inferiore a 2 m; azionati a mano; che non sono installati stabilmente; che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 Kg. Sono soggetti alle verifiche straordinarie i montacarichi, le piattaforme elevatrici e i servoscala per i quali è stato rilasciato un verbale di verifica periodica con esito negativo; si sono verificati incidenti; siano state apportate modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria per i quali non è richiesta una nuova certificazione del prodotto.

Impianti elettrici

Verifiche periodiche e straordinarie
d.p.r. 22 ottobre 2001, n. 462 – artt. 4, 6 e 7

Sono soggetti alle verifiche periodiche le seguenti installazioni collocate in luoghi di lavoro:

Sono soggetti alle verifiche straordinarie nei casi di esito negativo della verifica periodica; modifica sostanziale dell’impianto; richiesta del datore di lavoro.

Impianti elettrici

Sono soggetti all’obbligo di rilascio della Dichiarazione di Conformità e di denuncia: per impianto di terra si intende l’insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, conduttori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione, compresi i segnalatori di primo guasto (ove presenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.

Verifica periodica sui condomini

Sebbene non ci sia una legge che obblighi tale verifica, vogliamo riportare uno stralcio della circolare Ministeriale: Per quanto concerne gli impianti di messa a terra di impianti elettrici, è parere dello scrivente Ufficio che detto obbligo debba ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza -al momento- di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto essere instaurato anche successivamente per decisione assembleare. A riprova di tale doverosa interpretazione si consideri che, ove si verifichino incidenti nei confronti di tali soggetti riconducibili a malfunzionamenti dell'impianto, non v'è dubbio che ne risponda il proprietario e/o Amministratore salvo dimostri di avere fatto il possibile per evitare l'evento: ebbene la manutenzione e la verifica periodica dell'impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria.

Pratiche CURIT

Delibera n° IX / 2601 seduta del 30/11/2011
art. 19 Amministratore di condominio – obblighi

L’amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato è, a tutti gli effetti di legge, a meno di nomina di un soggetto terzo, da considerarsi responsabile dell’impianto per l’esercizio e la manutenzione. Pertanto è tenuto a:Trasmettere all’Ente Locale competente la nomina di amministratore di condominio sottoscritta nell’arco di un mese solare, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo Ente comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto

Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l’utilizzo dello schema “L”...

Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui l’amministratore di condominio non assuma il ruolo di terzo responsabile dell’impianto termico e, qualora ricorra quest’ultima ipotesi, l’amministratore deve indicare anche il nominativo del terzo responsabile. La mancata comunicazione al CURIT, secondo la tempistica indicata, della titolarità dei contratti in essere o revocati da parte degli amministratori, è passibile di sanzione ai sensi dell’art. 27, comma 1bis della L.R. 24/06 e ss.mm.ii.

SCIA antincendio

Il D.P.R. 151/2011 che regolamenta i nuovi procedimenti relativi alla prevenzione incendi introduce importanti modifiche che interessano anche condomini residenziali, incluse autorimesse e le centrali termiche di loro pertinenze. Tali modifiche riguardano sia i criteri di classificazione di questi edifici, sia i procedimenti necessari per la presentazione dellaSegnaletica Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio).Tutti gli stabili già in possesso di Parere di Conformità Antincendio ma che alla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 non risultano ancora in possesso del CPI sono tenuti a portare a compimento la pratica attraverso l’attuazione dei progetti precedentemente approvati e presentando SCIA antincendio ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Tutti gli stabili già in possesso di regolare Certificato di Prevenzione Incendio, alla scadenza del periodo di validità, devono presentare attestazione di rinnovo periodico ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.151/2011.

Attestato di prestazione energetica ape

Regione Lombardia, con dgr VIII/5018 del 26 giugno 2007 e successive modifiche 15 gennaio 2014, con dgr x/1216, in attuazione del d.l. 63/2013 convertito con l. 90/2013

Tale documento informativo permette di conoscere in modo semplice ed intuitivo le prestazioni energetiche dell’edificio, cioè la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. La quantità annua di energia primaria è espressa da uno o più descrittori, che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche di installazione degli impianti tecnici. Questo valore può essere espresso in Energia primaria non rinnovabile, rinnovabile o totale.Una delle più importanti informazioni riportata sull’APE è l’indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl, nren), che indica il fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti. Questo indice identifica la classe energetica dell’edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

L’APE fotografa l'edificio in condizioni standard di funzionamento, pertanto restituisce un fabbisogno energetico dell'edificio che non necessariamente corrisponderà al consumo che, come è noto, è influenzato in maniera significativa da condizioni climatiche diverse da quelle medie considerate e dall'uso, da parte degli utenti, degli impianti preposti alla climatizzazione.

Quando serve

L’obbligo di dotazione/allegazione dell’APE sussiste nei seguenti casi: trasferimento a titolo oneroso, contratti di locazione nuovi o rinnovati, nuova costruzione e ampliamenti, ristrutturazioni importanti di primo livello, ristrutturazioni importanti di secondo livello, edifici utilizzati da PA e aperti al pubblico con superficie utile superiore ai 250 m2, contratti nuovi o rinnovati Servizio Energia e Servizio Energia Plus, contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici.

Pral amianto

piano regionale amianto lombardia (pral), elaborato a seguito dell’art. 3 della l.r. N. 17 del 29 settembre 2003; approvato con d.g.r. Viii/1526 del 22.12.05

Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) delinea l’obiettivo strategico di eliminare i manufatti contenenti amianto Presenti nel territorio lombardo entro il 2016.

Che cos’è l’amianto

L'amianto è un minerale naturale con struttura fibrosa, molto comune in natura e molto utilizzato in passato per la sua elevata resistenza al calore. Proprietà e struttura avevano reso l'amianto adatto per molteplici impieghi: dalla meccanica/trasporti (per es. per le pastiglie dei freni delle automobili, per le guarnizioni dei motori, per l'isolamento vagoni, ecc.) all'alimentare (per es. produzione di cisterne per l'acqua e tubi), dal tessile (per gli indumenti ed i tessuti resistenti al fuoco) all'edilizia (per es. materiale coibentante ed isolante per tubature e per l'impianto elettrico, per le lastre in fibro cemento, ecc.).Tuttavia dopo aver accertato la sua nocività per la salute, lo Stato Italiano, con la L. 257/1992, né ha vietato l'utilizzo.

Conseguenze sulla salute

Il materiale può determinare pericolo per la salute quando comincia a deteriorarsi (per rottura, manipolazione errata, usura, ecc.) e a disperdere nell'ambiente fibre di amianto. L'esposizione a fibre di amianto può provocare: l'asbestosi; carcinoma polmonare; il mesotelioma. Queste malattie possono insorgere dopo molti anni dall'esposizione: da 10 - 15 per l'asbestosi ad anche 20 - 40 per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma.

Primi passi per effettuare il censimento

Prima di tutto, è necessario stabilire se nell'immobile siano presenti fonti di amianto, i nostri tecnici abilitati effettueranno un sopraluogo visionando tutti gli ambienti comuni. Si procederà alla stesura del documento PRAL ed elaborazione (ove previsto) dell’algoritmo e allegato 4 come previsto dalle normative vigenti. Per edifici costruiti prima del 1994, bisogna verificarne la presenza. L'amianto può essere stato utilizzato in varie parti dell'edificio, molti edifici infatti hanno il tetto costituito da lastre ondulate, di colore grigio, note come "eternit", si tratta di un materiale costituito da cemento e da una ridotta percentuale di amianto. In molti casi l'amianto può essere presente anche nelle guarnizioni della caldaia, nell'isolamento termico delle tubazioni del riscaldamento, dell'impianto elettrico e nelle canne fumarie e simili.

Cosa fare se si rinviene l'amianto

Il proprietario di un edificio o il responsabile dell’attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Per accertare lo stato di conservazione si deve utilizzare il protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto (D.D.G. 13237/2008), che deve essere effettuata da un tecnico abilitato. In base al risultato ottenuto tramite specifico protocollo di valutazione gli interventi da attivare saranno:

La bonifica

a bonifica può essere effettuata solo da imprese specializzate, previa presentazione alla ASL di riferimento, almeno con 30 giorni di preavviso di apposito piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008.Negli interventi devono essere rispettate le procedure tecniche per la salvaguardia dei lavoratori e per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

Regione lombardia decreto n. 119 del 14/01/2009

Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile. Prevenzione, tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, prevenzione, sicurezza lavoro
Progettazione, installazione e manutenzione

La linea vita è un dispositivo fisso anticaduta, che previene le cadute dall’alto e contemporaneamente permette spostamenti orizzontali in massima libertà, ideale per gli interventi di manutenzione sui tetti condominiali.

Vantaggi

L’installazione di una linea vita nei condomini e sulle coperture degli immobili consente:

Evitare noleggi di scale aeree o occupazione suolo pubblico. Aumentare gli standard di sicurezza dei lavoratori. Agevolare le manutenzione periodiche prevenendo i rischi d'infortunio a seguito di cadute dall'alto nel corso dei successivi lavori di manutenzione ordinaria delle coperture (pulizia gronde, pulizia camini, riparazioni antenne, pannelli solari ecc.)

Responsabilita’ e manutenzione

Il Proprietario/Amministratore rimane responsabile del sistema e del suo utilizzo, effettuare annualmente un regolare controllo dei dispositivi installati tramite Aziende specializzate ne migliora l’efficienza e la sicurezza.

Impianti termici e sollevamento

GRUPPO SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano idroestrattori a forza centrifuga

GRUPPO SP - Apparecchi di sollevamento persone

Ascensori e montacarichi da cantiere

GRUPPO GVR - Gas, vapore, Riscaldamento

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Iniezioni di resine speciali per l’eliminazione di infiltrazioni d’acqua attraverso le strutture in cemento armato

La tecnologia

La tecnologia delle iniezioni di resina poliuretanica monocomponente idroreattiva ed idroespansiva è stata messa a punto negli anni per l’arresto e l’eliminazione di infiltrazioni attraverso le strutture in cemento armato di grandi opere quali tunnel, gallerie, dighe, vasche, dove può risultare a volte impossibile eseguire interventi di impermeabilizzazione di tipo tradizionale.L’evoluzione di questo sistema sta portando ottimi risultati in tutte quelle problematiche che si riscontrano nei contesti Residenziali e Industriali, in particolar modo per il trattamento e l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua che spesso si verificano nelle strutture in cemento armato (box, cantine, solai, strutture varie).

La tecnologia, applicata secondo procedure testate e sicure,dove fa premio il livello di ingegneria messo in campo per la progettazione, esecuzione, verifica e collaudo delle opere eseguite, consente di trattare con esito più che soddisfacente:

Non si tratta in sostanza di iniettare prodotto dove si evidenzia l’infiltrazione, ma di capire dove il problema si origina, i motivi per cui si determina e quindi studiare e progettare l’intervento nella maniera più consona.

I vantaggi

La tecnologia proposta presenta numerosi vantaggi:

Le garanzie

L’esperienza maturata ed i risultati ottenuti inducono oggi la nostra Società a fornire le seguenti garanzie:

Certificato di indoneità statica

Il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano, dal 26/11/2014, prevede l’obbligo della verifica di idoneità statica per le seguenti tipologie di edifici:

La verifica deve essere espletata entro cinque anni dall'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Edilizio, per gli edifici esistenti ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo privi di collaudo statico; entro dieci anni dall'entrata in vigore del Regolamento Edilizio per tutti gli edifici esistenti con data di collaudo delle strutture superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo.L'idoneità statica è rilasciata mediante certificato redatto da un tecnico abilitato (Ingegnere e/o architetto); dopo ricerca accurata di eventuale documentazione esistente presso l’archivio di stato e/o presso il comune in mancanza di quest’ultima si dovrà procedere alla verifica ed asseverazione che le strutture portanti dell' edificio siano idonee a sopportare i carichi e sovraccarichi per cui sono state progettate. Il certificato di idoneità statica dovrà, inoltre, essere integrato con una relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali secondari e degli elementi non strutturali dell’edifico stesso (parapetti, facciate, tamponamenti), tenendo in considerazione il rischio di crollo di elementi esterni e/o su zone comuni ed eventuali lesioni e cedimenti.

È fondamentale il rilascio di tale certificazione nei tempi previsti dal Regolamento Edilizio, in quanto il mancato rilascio implica la non agibilità dell’edifico o delle parti di esso non certificate. Il certificato di idoneità statica dovrà anche essere allegato dal Notaio all'atto di vendita in caso di compravendita.

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Il Regolamento introduce regole più chiare in materia di informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue e per i casi di violazione dei dati personali (data breach).

L’informativa diventa sempre di più uno strumento di trasparenza riguardo al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti.

Gli interessati dovranno sapere se i loro dati sono trasmessi al di fuori dell’Ue e con quali garanzie; cosi come dovranno sapere che hanno il diritto di revocare il consenso a determinati trattamenti, come quelli a fini di marketing diretto.

Grazie all’introduzione del cosiddetto «diritto all’oblio», gli interessati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali anche on line da parte del titolare del trattamento qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento: se i dati sono trattati solo sulla base del consenso; se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; se i dati sono trattati illecitamente; oppure se l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento.

Il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni dei dati personali (data breach) all’Autorità nazionale di protezione dei dati. Se la violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e le libertà delle persone, il titolare dovrà informare in modo chiaro, semplice e immediato anche tutti gli interessati e offrire indicazioni su come intende limitare le possibili conseguenze negative.

Il condominio e la privacy

Il condominio è un luogo di stretta convivenza tra persone dove è essenziale l’equilibrio tra la trasparenza della gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza di ciascuno, garantito dal Codice della privacy. Le diverse informazioni - sugli inquilini, sui condòmini, sugli appartamenti, sulla natura e sulla quantità dei consumi - contenute negli archivi condominiali vanno oltre il semplice elenco dei nominativi dei proprietari e, se non opportunamente trattate, potrebbero rivelare informazioni anche delicate sui vari abitanti del palazzo. L’amministratore deve sempre saper conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la riservatezza dei singoli. L’assemblea può decidere di designarlo anche formalmente “responsabile del trattamento” dei dati personali dei partecipanti al condominio (proprietari, locatari, usufruttuari), attribuendogli uno specifico ruolo in materia di privacy.

Analisi della qualità delle acque destinate al consumo umano

D.Lgs. 31/01 modif. da D.Lgs.27/02

Effettuiamo analisi chimico-fisiche e batteriologiche delle acque potabili, per assicurare il loro utilizzo in totale sicurezza.

Il Proprietario/Responsabile deve vigilare affinché le condutture comuni dell’edificio non cagionino danno alla salute dei condomini e di terzi.

Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.

Le acque destinate al consumo umano non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, Il Proprietario/Responsabile dell’edificio o della struttura deve assicurare che i valori di parametro fissati dalla normativa vigente (punto di consegna), siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto.

Batterio legionella

La Malattia del Legionario, più comunemente definita Legionellosi è un infezione polmonare causata da batteri gram-negativi aerobi.

Quella più pericolosa, a cui sono stati collegati circa il 90% dei casi di legionellosi, è Legionella pneumophila.

L’infezione da Legionella non si trasmette da persona a persona, normalmente viene acquisita per via respiratoria mediante inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol contaminata, quindi potenzialmente in luoghi nei quali è in funzione un sistema di condizionamento umidificazione e più abitualmente durante l’uso di acqua calda nelle docce e nei rubinetti di casa.

Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all’art.4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa.

Verifica cancelli e portoni automatizzati

I Cancelli, le Serrande e le Porte motorizzati sono soggetti ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE alla Marcatura CE apposta da parte del Fabbricante.

Il Fabbricante è tenuto a fornire la Dichiarazione CE di conformità nonché a dotare il prodotto del relativo manuale d’uso e manutenzione.

Il Proprietario/Responsabile è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, secondo le indicazioni fornite dal Fabbricante, a far eseguire regolare manutenzione da ditta specializzata e a far verificare periodicamente il corretto funzionamento in modo che sia garantita la sicurezza ed il mantenimento dell’efficienza del cancello automatico installato.

Le verifiche periodiche vengono effettuate come previsto dai riferimenti normativi vigenti.

Al termine della verifica verrà consegnato un rapporto d’ispezione ed eventuali prescrizioni per la messa in sicurezza.